Art. 2.
(Centri privati di raccolta e di conservazione del sangue cordonale).

      1. L'esercizio delle attività di raccolta e di conservazione del sangue cordonale da parte di centri privati è autorizzato con decreto del Ministro della salute.
      2. Il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta un decreto per disciplinare la concessione dell'autorizzazione di cui al comma 1, avendo particolare riguardo:

          a) ai requisiti di onorabilità e di professionalità del responsabile scientifico che deve essere presente in ogni centro privato;

          b) alle linee guida per il procedimento di prelievo, di raccolta e di conservazione

 

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del sangue cordonale presso i centri privati;

          c) all'operatività di un sistema di certificazione dell'organizzazione e della gestione dei centri privati;

          d) alla tracciabilità delle unità cordonali conservate e alla notifica di eventuali eventi avversi da parte dei centri privati;

          e) alle forme di collegamento e di scambio di informazioni tra i centri privati, i centri trapianto anche in vista dello scopo solidale della donazione autologa, e i centri di ricerca;

          f) a un sistema di controlli e di sanzioni al fine di assicurare l'esercizio dell'attività dei centri privati in conformità a quanto previsto dalla presente legge e dalle altre norme vigenti in materia.